Attualità - 13 maggio 2024, 09:54

Anche la Cassazione interviene sull'utilizzo indiscriminato degli autovelox

Con due ordinanze ha annullato multa e taglio punti se la taratura dell’autovelox non risale all’anno prima del verbale

La Corte di Cassazione torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox.

Addio alla multa e al taglio dei punti patente se la taratura dell’autovelox non risale all’anno prima del verbale. Se infatti l’automobilista sanzionato contesta l’affidabilità della rilevazione elettronica della velocità, spetta all’amministrazione dimostrare che lo strumento non soltanto è omologato ma risulta pure sottoposto a verifiche periodiche, producendo i certificati, come prevede la sentenza 113/15 della Corte costituzionale. 

La notizia emerge da Cassazione.net e prende avvio da due ordinanze pubblicate il 7 maggio 2024 dalla seconda sezione civile della Cassazione la 12314/2024 e la 12318/2024.

Nella prima ordinanza il ricorso è stato accolto perché il trasgressore ha prodotto in giudizio alcune foto dell’autovelox che pareva disattivato e si trova in un tratto di strada non regolato dal limite di velocità. 

È stata la Consulta a chiarire che la misurazione della velocità dei veicoli a cura degli strumenti di rilevazione elettronica può assumere efficacia probatoria privilegiata soltanto se ne risulta attestato il corretto funzionamento. E dunque servono sia la taratura dell’apparecchio e sia il controllo periodico. 

La prova che lo strumento è stato omologato e sottoposto a verifiche periodiche non può emergere dall’attestazione contenuta nel verbale che sul punto non ha fede privilegiata. Né può arrivare dal superamento del collaudo e dalle verifiche di funzionalità: si tratta di controlli che non hanno la stessa finalità della taratura. 

Nella seconda ordinanza la Suprema corte  ha deciso addirittura nel merito annullando il verbale di accertamento: il modello di velox che ha multato il trasgressore deve essere sottoposto a taratura annuale in base al decreto del ministero delle Infrastrutture del 16/05/2005 n. 1123 mentre per l’apparecchio “incriminato” l’ultima verifica di funzionalità e taratura risulta svolta oltre due anni prima rispetto alla data in cui è rilevata l’infrazione.