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Digitale | 15 aprile 2025, 11:29

Ferie non godute: i docenti precari hanno diritto alla monetizzazione

Diverse sentenze dei Giudici del Lavoro, che hanno accolto i ricorsi patrocinati dagli avvocati Salvatore e Andrea Giannattasio di Giustiziascuola.com, confermano che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha omesso di corrispondere ai docenti precari somme considerevoli.

Ferie non godute: i docenti precari hanno diritto alla monetizzazione

La Corte di Cassazione, insieme a numerosi Tribunali ordinari in funzione di giudici del lavoro, ha ribadito un principio fondamentale: il docente con contratto a termine non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute soltanto perché non ne ha formalmente richiesto la fruizione.

Diverse sentenze dei Giudici del Lavoro, che hanno accolto i ricorsi patrocinati dagli avvocati Salvatore e Andrea Giannattasio di Giustiziascuola.com, confermano che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha omesso di corrispondere ai docenti precari somme considerevoli. Basti pensare che, per ogni anno di supplenza, l’importo spettante per le ferie non godute può raggiungere circa 1.500,00 euro. (Vedi il caso di un docente risarcito con 11.000 euro).

La posizione della Suprema Corte e il diritto europeo

La Suprema Corte richiama i principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale del lavoratore. Tali principi si oppongono a qualsiasi normativa nazionale che, per ragioni di contenimento della spesa pubblica o esigenze organizzative, impedisca la corresponsione dell’indennità per ferie maturate e non godute.

La monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro è, quindi, un diritto pienamente legittimo, salvo che il datore di lavoro dimostri di aver correttamente informato e messo in condizione il lavoratore di usufruirne.

Obblighi del datore di lavoro pubblico

Affinché sia legittima la perdita del diritto alle ferie (e della relativa indennità), il docente deve essere effettivamente messo in condizione di esercitare tale diritto. L’amministrazione scolastica ha quindi precisi obblighi:

· Informare il docente della possibilità di fruire delle ferie;

· Invitarlo formalmente a farlo, con comunicazione chiara e tempestiva;

· Avvisarlo esplicitamente che, in caso contrario, le ferie maturate andranno perse alla scadenza del contratto o del periodo di riferimento.

Solo se tutte queste condizioni sono rispettate — e debitamente documentate — il mancato godimento delle ferie può comportare la perdita del diritto all’indennità sostitutiva.

L’onere della prova spetta all’amministrazione

La giurisprudenza è unanime nel ribadire che l’onere della prova ricade sull’amministrazione. È quindi il datore di lavoro pubblico a dover dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi informativi e organizzativi nei confronti del docente.

In assenza di tale prova, il diritto all’indennità per le ferie non godute permane, anche nel caso in cui il docente non abbia presentato una richiesta esplicita durante il periodo di incarico

Conclusione

In un settore come quello scolastico, dove il precariato è una realtà diffusa e consolidata, la giurisprudenza nazionale ed europea gioca un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei lavoratori a termine.

La mancata fruizione delle ferie, in assenza di un’adeguata e documentata informazione da parte del datore di lavoro, non può comportare la perdita di un diritto fondamentale come quello al riposo retribuito.

Pertanto, i docenti precari hanno pieno titolo per richiedere la monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del contratto, salvo che l’amministrazione scolastica dimostri il contrario.

Per maggiori informazioni, consulta il link:
https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/








 

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